Art. 3.
(Modifiche alla legge 27 marzo 2001, n. 97).

    1. All'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per» sono sostituite dalle seguenti: «dalla ricezione della sentenza da parte dell'ufficio competente ad avviare»;

          b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Fatte comunque salve le ipotesi di responsabilità penale e disciplinare, la mancata applicazione della sanzione disciplinare per decadenza dei termini o per

 

Pag. 3

altri motivi attinenti alla regolarità del procedimento comporta la responsabilità del soggetto preposto all'istruttoria del procedimento ovvero del soggetto titolare del relativo ufficio, nonché, ove diversi, degli organi competenti ad adottare o deliberare la sanzione disciplinare, per il danno cagionato all'amministrazione. Gli organi di controllo interno sono tenuti alle necessarie verifiche e segnalazioni agli organi competenti in materia di accertamento della responsabilità disciplinare o dirigenziale».